Descrizione
Il presente Regolamento, con il Protocollo di Azione, è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:
-dagli art.3- 33-34 della Costituzione Italiana;
-dalla direttiva MIUR n.1455/06;
-dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
-dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
-dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
-dal D.P.R.249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
– dagli artt.581- 582- 594 -595- 610- 612- 635 del Codice Penale;
– dagli artt.2043-2047-2048 Codice Civile;
-dal C.M. 2519 del 15/04/2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
-dalla legge 2 9 maggio 2017/71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
– dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR,ottobre 2017;
-dalla L.92/2019 con l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica che prevede l’educazione alla cittadinanza digitale;
-dal Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 “Aggiornamento – Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo”.
GIORNATA DEL RISPETTO
La Legge 17 maggio 2024 n. 70 per contrastare il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione, ha istituto la data del 20 gennaio al fine di promuovere attività educative sui temi del rispetto, della non violenza e dell’inclusione, contrastando ogni forma di discriminazione. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 mentre difendeva un amico. E celebra la figura di Willy come simbolo di coraggio, dedizione e impegno nella difesa dei più deboli. La giornata invita le scuole, e le istituzioni, ad organizzare, durante la settimana che precede la giornata, attività didattiche specifiche incoraggiando la gentilezza, l’ascolto e l’inclusione.
PREMESSA
Il fenomeno sociale del bullismo, ovverosia la problematica sociale avente ad oggetto le prepotenze poste in essere dai soggetti, specialmente in età adolescenziale, nei confronti dei propri coetanei, siano di genere maschile e/o femminile, trova, molto spesso, all’interno del contesto scolastico, la sua abitazione più confacente, in quanto appare proprio l’ambiente scolastico, il luogo più frequente in cui esso può nascere e si svilupparsi.
Il bullismo, difatti, è un fenomeno sociale assai complesso, e si manifesta, con atti di prepotenza, fisici o verbali, da parte di uno o più individui, verso una vittima predefinita, coinvolgendo, molto spesso, l’intero gruppo sociale, in cui esso si manifesta. Il termine bullismo, deriva dalla trascrizione della parola inglese bullying, to bull, che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire” e viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone, chiamati bulli, nei confronti di un altro individuo, vittima o persona offesa, percepito come più debole. Si tratta, in tutte le ipotesi di bullismo, di una condotta intenzionale con sistematicità dei comportamenti prevaricatori perpetrati dell’aggressore nei confronti della propria vittima e con asimmetria di forze in campo spiegate all’interno della relazione tra bullo e vittima, sia a livello psicologico che fisico. Per bullismo si intendono quindi quei comportamenti di prevaricazione e sopraffazione reiterati che sono posti in essere da parte di una persona nei confronti di un’altra, individuata come bersaglio.
In ragione delle tipologie di condotte poste in essere dal bullo, le stesse possono essere sinteticamente descritte in: dirette (violenze fisiche, ingiurie, distruzione di oggetti di proprietà della vittime); indirette (diffondere maldicenze o indiscrezioni anche non veritieri sul conto della vittima, maltrattamenti psicologici, come escludere la vittima dai momenti aggregativi del gruppo classe (ad esempio la ricreazione); e condotte di cyberbullismo. Quest’ultima modalità si sostanzia nel porre in essere comportamenti di prevaricazione o intimidatori, per via telematica, attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione digitali, come piattaforme social network, chat,etc. con trattamento illecito dei dati personali della vittima.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
CYBERBULLISMO
Ai sensi della legge 29.05.17 n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, per cyberbullismo, si intende: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.
OSCURAMENTO
Avvertire il minore ultraquattordicenne, persona offesa, che può inoltrare, nel caso di cyberbullismo, al titolare del trattamento o al gestore un’istanza per l’oscuramento delle immagini o il blocco di qualsiasi dato personale, e se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
Si possono distinguere diverse tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità, attraverso il quale si manifestano, ed il contesto virtuale in cui si inseriscono:
-Harassment: le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica.
-Impersonation o furto d’ identità: creare un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può
anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona.
-Denigration: messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie.
-Flaming: messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
-Tricky o Outing: il bullo entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
-Exclusion: escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave
offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
-Happy slapping: registrazione video durante la quale la vittima è ripresa mentre subisce diverse forme di violenza, sia psichiche che fisiche. Le registrazioni vengono effettuate all’insaputa della vittima e le immagini vengono pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti.
AMMONIMENTO DEL QUESTORE
L’ammonimento è adottato dal Questore, anche per i minori degli anni, 14, ragazzi dai 12 ai 14 anni che abbiano commesso delitti puniti fino a 5 anni di reclusione, che rientrano in reati come diffamazione, minaccia o illecito trattamento dei dati, ma solo se non è stata ancora presentata denuncia o querela.
L’ammonimento non mira a punire, ma a sensibilizzare e promuovere la responsabilità. Rientra in un sistema più ampio di prevenzione della violenza giovanile, comprendente interventi scolastici e sociali. L’obiettivo è intercettare precocemente comportamenti problematici e coinvolgere famiglie e scuole nel percorso educativo e di recupero.
È possibile richiederla quando la vittima o i suoi genitori non hanno ancora sporto denuncia. Il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore, per ammonirlo a
interrompere la condotta illecita e a rispettare la legge. L’ammonimento ha scopi educativi e di responsabilizzazione, con effetti che cessano al compimento dei 18 anni.
BULLISMO
Ai sensi della legge 17.05.24, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per bullismo si intendono “L’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Entrambi i fenomeni comportano ripercussioni significative sul piano psicologico e sofferenze intense nella vita della vittima, nella persona offesa, con possibili problemi di autostima, autoefficacia e identità personale.
E’ fondamentale evidenziare, tuttavia, come in ossequio alla normativa, l’istituto, preveda una protezione, sia della persona offesa, quindi della vittima della condotta illecita, ma anche del minore responsabile dell’illecito. Questa tutela si realizza in quanto entrambi le parti saranno destinatarie, seppur in forma diversa, di misure educative e preventive nella lotta al bullismo/cyberbullismo.
Infine, è opportuno ricordare che le singole condotte, reiterate, realizzate da parte dell’autore di atti di bullismo o cyberbullismo, minore che abbia compiuto gli anni 14, possono rientrare nel novero di una delle fattispecie previste e punite dal c.p., venendo quindi tali comportamenti, sussunti in alcune ipotesi di reato, tra cui: Percosse (art. 581 c.p.);Lesioni (art. 582 e ss c.p.); Danneggiamento (art. 635 c.p.); Diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.); Minacce (art. 612 c.p.); Molestia o disturbo alla persona (art. 660 c.p.);Violenza privata (art. 610 c.p.); Stalking (612 bis c.p.).
RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE SCOLASTICHE
E DEI FAMILIARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente e il Team operativo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo. Il team per l’eventuale gestione di emergenze in merito deve essere composto da membri che possiedano specifiche e certificate competenze e va posto nelle condizioni di operare secondo tempi e modalità di azione specifiche.
- Informa tempestivamente gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori sull’art. 5 della Legge 71/2017.
- Coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica per l’utilizzo sicuro di Internet a scuola.
- Prevede all’interno del Piano di formazione interventi di prevenzione volti a sensibilizzare tutte le figure variamente interessate su specificità e natura di comportamenti a rischio, lettura e valutazione di fenomeni conclamati di bullismo e/o cyberbullismo e possibili conseguenze, risvolti e vissuti esperiti da vittime, spettatori e prepotenti.
- Promuove collaborazioni in rete con enti, associazioni, istituzioni territoriali e altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti.
- Attiva azioni di carattere educativo, possibilmente preventive ed anticipatorie del verificarsi di atti di bullismo e di cyberbullismo.
- Favorisce la discussione all’interno degli Organi collegiali, creando presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo
IL REFERENTE DEL BULLISMO e del CYBERBULLISMO
- Promuove la conoscenza della complessa problematica attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgano il personale della scuola, gli studenti e la componente genitoriale.
- Elabora un protocollo di sensibilizzazione rivolto ai colleghi, al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie.
- Coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle responsabilità e sulle sanzioni di natura civile e penale.
- Coordina le iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- Previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e compatibilmente alle risorse disponibili, si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, esperti esterni, forze di polizia territoriali e aziende del privato sociale per realizzare un progetto di prevenzione.
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali seminari/corsi/concorsi e per iniziative nell’ambito del “Safer Internet Day” e del contrasto al bullismo.
- Inserisce i compiti del Team in un Protocollo operativo volto alla promozione di comportamenti positivi e prosociali all’interno dell’Istituto, di un adeguato livello di prevenzione universale rivolto a tutti gli studenti, di prevenzione selettiva nei casi a rischio e, se necessario, di gestione del caso e monitoraggio, previa approfondita valutazione da parte del team stesso.
- Valuta in stretta collaborazione con i componenti del Team tipologia e gravità di eventuali casi di bullismo/cyberbullismo al fine di poter definire un intervento mirato ed efficace – attraverso l’esercizio di pratiche di ascolto attivo – e strategie di approccio educativo e/o intervento individuale, gestione delle relazioni, coinvolgimento delle famiglie e, nei casi più gravi, supporto intensivo a lungo termine e di rete in sinergia con i servizi operanti sul territorio. In funzione delle risorse disponibili e della fenomenologia del caso verrà ovviamente messa in atto l’opportuna strategia.
- L’intervento del team in caso di verificata condotta vessatoria è fondamentale per alleviare la sofferenza della vittima, per responsabilizzare il/i responsabile/i di bullismo/cyberbullismo, per mostrare a tutti gli altri studenti che tali condotte non passano inosservate e non sono tollerate e, infine, in qualità di chiaro segnale ai genitori di presa in carico da parte della scuola di situazioni di disequilibrio relazionale.
TEAM DI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
- Coadiuva il Dirigente Scolastico, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo. Il Team è composto dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale, e dal docente Referente per il bullismo e cyberbullismo, che si avvalgono della collaborazione di consulenza dello psicologo d’Istituto. Sono coinvolti anche i coordinatori di classe rispettivamente della presunta persona offesa e quello del presunto bullo.
- Le azioni del team riguardano, oltre alla prevenzione universale e indicata, la presa in carico di eventuali casi, la conduzione della valutazione, la decisione della tipologia di intervento e il monitoraggio della situazione.
- Interviene (come gruppo ristretto composto da Dirigente e Referente per il bullismo e cyberbullismo) nelle situazioni acute di bullismo.
- Collabora alla redazione del regolamento su bullismo.
- Propone l’aggiornamento del Regolamento di istituto.
- Monitora il rispetto del Regolamento d’Istituto sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte della scuola.
- Interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo e cyberbullismo psicologo) nelle situazioni acute di bullismo.
- Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MIM.
- Svolge attività di prevenzione per studente, piccolo gruppo e gruppo classe.
- Promuove la collaborazione di associazioni e di centri di aggregazione giovanile del territorio.
- Raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche.
- Organizza incontri rivolti a sensibilizzare gli studenti alle tematiche oggetto dell’incarico.
- Sensibilizza i genitori e li coinvolge in attività formative.
- Partecipa ad iniziative promosse dal MIM/USR.
IL COLLEGIO DOCENTI
- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE
- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, rispetto ed empatia.
- Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL COORDINATORE
- Il coordinatore è colui al quale spetta la compilazione della scheda di segnalazione che verrà inoltrata tempestivamente al Dirigente Scolastico;
- Il coordinatore registra sui verbali di Consiglio di Classe le varie attività tra cui: casi di bullismo, comminazione sanzione deliberate, attività di recupero, collaborazione con lo psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e cyberbullismo, enti del territorio in rete.
- Il coordinatore, provvederà alla raccolta degli elaborati prodotti dagli alunni in cui si ravviserà, se presente, un senso di ravvedimento per i comportamenti realizzati ai danni delle persone offese, nonché una risoluzione pacifica del conflitto.
PSICOLOGO
- E’ colui che può inviare la segnalazione al coordinatore da trasmettere, quanto prima possibile, alla Dirigenza.
IL DOCENTE/PERSONALE ATA
- Qualora il docente o il personale ata, venisse a conoscenza, direttamente o indirettamente, durante l’attività di servizio, rispettivamente nell’attività didattica, o nell’attività di sorveglianza, di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalare al Referente e/o al Team, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva.
I GENITORI O GLI ESERCENTI LA POTESTA’
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici di bullismo e/o cyberbullismo.
- Vigilano sui comportamenti dei figli e sull’uso delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle modalità, ai tempi e ad eventuali modificazioni comportamentali e caratteriali dei minori.
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono le sanzioni civili e penali previste dalle norme vigenti e le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on line a rischio.
GLI STUDENTI
- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, volte a eliminare qualsiasi forma di discriminazione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, del rispetto, del dialogo, dell’inclusione e della non violenza tra loro;
- Sono disposti alla creazione di un clima positivo rivolto al rispetto reciproco degli altri, delle differenze e improntato al rispetto reciproco e al senso di comunità;
- Conoscono le regole basilari, per rispettare gli altri, e non creare nocumento, facendo attenzione ad un utilizzo corretto degli strumenti digitali, promuovendo la consapevolezza emotiva e l’empatia;
- Si prestano ad essere coinvolti in attività educative di tutoraggio per altri studenti privilegiando quindi la cooperazione fra loro e la partecipazione attiva nelle varie attività;
- Sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
RETI DI SCOPO
La Rete è costituita da tutte le scuole dei Comuni di Ravenna che hanno aderito alla redazione di un regolamento per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, e che predispone incontri dei team e degli studenti con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e altre figure presenti nel territorio con l’obiettivo di fornire una cittadinanza digitale responsabile. A tal proposito, il Comune di Ravenna ha adottato in data 26.11.24, un Protocollo d’intesa con vari enti Prefettura, Asl, Forze di Polizia e Centri Antiviolenza, “Protocollo d’intesa a Ravenna per prevenire e contrastare violenza di genere e bullismo” rivolto alle scuola per prevenire e contrastare violenza di genere e bullismo tra gli adolescenti.
PROTOCOLLO DI AZIONE
Lo scopo di questo protocollo è quello di definire le modalità operative per prevenire, individuare, affrontare e contrastare qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo presente nell’istituto.
Il protocollo d’azione, rappresenta una procedura da seguire nella gestione di presunte azioni di bullismo, cybebullismo e di vittimizzazione avvenute all’interno dell’Istituto.
E’ onere in capo all’Istituto, dichiarare inammissibile, qualsiasi forma di prevaricazione, sopraffazione, violenza, intimidazione, timore, ansia, afferente al bullismo e di cyberbullismo.
L’Istituto cerca di realizzare, nell’ambito dell’educazione alla legalità, ogni attività di prevenzione necessaria al fine di costruire relazioni sociali positive che elimino qualsiasi forma di prevaricazione, anche in relazione all’uso consapevole di internet e dei rischi collegati all’utilizzo improprio delle tecnologie digitali.
L’Istituto mira a considerare il comportamento del bullo all’interno del gruppo e del contesto sociale e a porre interventi educativi responsabilizzanti. I comportamenti anti sociali tipici del bullismo nascono difatti, nella maggior parte dei casi, da un’incapacità di gestione positiva dei conflitti che sorgono tra gli adolescenti. Tali contrasti, se gestiti positivamente, possono rappresentare un momento di crescita importante, in quanto, è proprio tramite questi conflitti, che l’adolescente, inizia a rapportarsi con i propri pari. Il gruppo classe può diventare quindi un luogo per imparare a stare nelle relazioni, offrendo strumenti e modalità per sviluppare una competenza emotiva e socio-relazionale.
Per educare al rispetto, alla responsabilità digitale e all’empatia, l’intervento educativo e rieducativo dovrà coinvolgere famiglia, scuola e istituzioni, in un contesto di valori condivisi, assieme, tra docenti, studenti e le rispettive famiglie.
Il presente protocollo, è rivolto a tutti gli operatori della scuola e ai genitori degli studenti e contiene le indicazioni operative in potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano tutti gli studenti del nostro Istituto.
Tale procedura, avviene in queste quattro fasi: prima segnalazione, valutazione approfondita, gestione del caso e monitoraggio della situazione, che saranno descritte in maniera analitica.
1 PRIMA SEGNALAZIONE
La scheda di prima segnalazione, da richiedere digitalmente, al referente del bullismo/cyberbullismo, nome.cognome@olivetticallegari.edu.it, deve essere compilata, in ogni sua parte, dal coordinatore di classe ed infine, da quest’ultimo, inviata alla Dirigenza.
Una segnalazione potrà avvenire anche da parte dei genitori degli studenti, inviando una comunicazione informale al coordinatore della classe interessata, all’indirizzo e-mail, nome.cognome@olivetticallegari.edu.it., precisando eventi e persone.
Segnalazione, potrà avvenire, anche da parte dello psicologo, che opera nell’Istituto, tramite lo sportello d’ascolto dedicato agli studenti.
Questa scheda, debitamente compilata, si prefigge lo scopo di accogliere, tempestivamente, la segnalazione del presunto caso di bullismo e di cyberbullismo.
Al fine di consentire che le situazioni/fatti/comportamenti realizzati dai maggiori degli anni 14, da cui provengano disagio, ansia, fastidio, timore, angoscia, rincrescimento, condizionamento o anche turbamento, sofferenza/afflizione, siano debitamente considerati nella loro interezza, la scheda di segnalazione, è seguita, quanto prima possibile, dalla fase successiva di valutazione.
2 VALUTAZIONE APPROFONDITA
In questa fase, si svolge una valutazione ben più dettagliata dei fatti accaduti, e quindi, si procede ad effettuare colloqui, interviste, esami delle persone coinvolte. Questi soggetti, possono essere rappresentate dalle persone offese, dagli autori delle condotte illecite, o dai whistleblowers, ossia soggetti che rilevano comportamenti illeciti interni all’Istituto, e anche da possibili testimoni coinvolti (siano essi alunni, docenti, personale Ata, genitori, persone esterne all’Istituto, etc.).
I colloqui avvengono alla presenza di uno o più membri del Team Antibullismo, con l’ausilio del coordinatore della classe dell’alunno/i coinvolti.
Lo scopo del colloquio consiste nell’individuare la tipologia e la gravità dell’episodio al fine di individuare le misure educative più opportune. Tale colloquio, deve approfondire alcuni aspetti legati allo svolgimento del fatto, nello specifico deve precisare dove si è svolto l’evento, la sua durata e con quali modalità è avvenuto, se c’erano altri attori coinvolti, e i diversi ruoli, nonché la tipologia del comportamento.
E’ onere dell’Istituto, garantire che il colloquio, quindi la narrazione verbale da parte dei soggetti coinvolti, avvenga in un ambiente tranquillo e riservato.
E’ altresì opportuno che nel corso del colloquio, si utilizzino, tecniche di ascolto attivo da parte degli operatori coinvolti, senza mai formulare giudizi e quindi siano raccolte tutte le informazioni in un clima sereno.
In generale, è auspicabile seguire il seguente schema di intervento: colloquio individuale con la vittima; colloquio individuale con il bullo o con ciascun bullo preso singolarmente; possibile colloquio con i bulli insieme solo dopo averli sentiti singolarmente (in caso di gruppo/concorso); possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.
Le attività con cui avvengono i colloqui vengono rendicontate da parte del Team in un’apposita scheda, che viene custodita presso la segreteria dell’Istituto.
3 GESTIONE DEL CASO
A questo punto, terminata la valutazione, e raccolti tutti gli elementi essenziali si procede, a seconda della gravità del caso di specie, ad identificare a seconda della gravità, tre distinti codici di intervento, verde, giallo e rosso.
CODICE VERDE
Se i fatti ascrivibili non sono configurabili come condotte di bullismo/cyberbullismo, e non si ritiene quindi di intervenire in modo specifico, si procede quindi con un intervento meramente educativo da pare del Consiglio di Classe. Si realizza quindi una funzione preventiva, nel senso che sono presenti comportamenti di tipo conflittuale o un clima relazionale che possono favorire il sorgere di fenomeni di bullismo.
CODICE GIALLO
Se invece i fatti ascrivibili dalla scheda di segnalazione vengono confermati dalla successiva valutazione, ed esistono prove oggettive, si procede alla convocazione da parte del coordinatore di classe:
- della famiglia della vittima, in cui si descrivono i fatti e si fornisce supporto, concordando le modalità di soluzione;
- della famiglia del bullo, in cui si descrivono i fatti e si preannunciano le sanzioni disciplinari e si concordano le eventuali necessità di interventi di personalizzazione;
- del Consiglio di classe straordinario, che valuterà il tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità dell’episodio contestato. In particolare si potrà trattare di:
- invito alla riflessione individuale, anche fuori dall’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente interessato;
- consegna da svolgere in classe o a distanza significativa e commisurata;
- imposizione al bullo di svolgimento di azione positive, (es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- collaborazione con lo psicologo;
- divieto di sospensione attività scolastiche con svolgimento di attività educative all’interno dell’Istituto, o attività socialmente utile o progetto educativo, finalizzati alla presa di coscienza e al ravvedimento;
- eventuale sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche ( a titolo esemplificativo, intervallo, viaggi d’istruzione, progetti educativi didattici, laboratori di teatro, etc.);
- trasferimento in altra classe;
- espulsione dall’Istituto.
In materia di bullismo, l’intervento educativo consisterà in un’attività di sensibilizzazione, visione film, lettura di testi, atta a sviluppare maggiore empatia ed assertività, in collaborazione con Polizia di Stato e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per quanto attiene al cyberbullismo, vi sarà un’attività correlata al corretto utilizzo delle tecnologie digitali al fine di non creare nocumento o danni ai dati personali.
Gli studenti coinvolti dovranno quindi a riscontro degli interventi sensibilizzanti, produrre degli elaborati scritti ed orali su tali temi al fine di sentirsi maggiormente responsabili e dovranno apportare alla comunità scolastica il loro contributo proprio per accrescere la conoscenza sul fenomeno bullismo e cyberbullismo nonché promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco nell’ambito dell’Istituto.
Il coordinatore, provvederà alla raccolta degli elaborati prodotti dagli alunni in cui si ravviserà, se presente, un senso di ravvedimento per i comportamenti realizzati ai danni delle persone offese, nonché una risoluzione pacifica del conflitto tra le parti.
CODICE ROSSO SEGNALAZIONE ALLE FORZE DELL’ORDINE
Nell’ipotesi in cui i fatti contestati, rientrino in una fattispecie di reato, è compito del Dirigente Scolastico, procede immediatamente, ad adire l’Autorità Giudiziaria, tramite denuncia, al fine di attivare un procedimento penale. Si confermano, tutte le azioni e le attività previste per il codice giallo.
SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE
Il livello di sofferenza della vittima e di compromissione del bullo e di gravità di quanto è successo è tale da dover attivare un supporto specialistico esterno. Questo intervento è attivato dal Dirigente Scolastico coinvolgendo la famiglia. I servizi di rete sono: servizi sanitari territoriali, servizi sociali territoriali, pronto soccorso ospedaliero, polizia postale, polizia e carabinieri, ciascuno per le proprie competenze, a seconda delle situazioni.
COINVOLGERE LA FAMIGLIA
La famiglia ai sensi della legge 71/2017, viene convocata tempestivamente dal Dirigente Scolastico nel momento in cui, quest’ultimo è venuto a conoscenza degli atti di bullismo e cyberbullismo conclamati, ossia nel caso di codice giallo o rosso.
SERVIZI SOCIALI
Qualora la famiglia non collabori, giustifichi o mostri, atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa, o sia recidiva nei comportamenti, il Dirigente Scolastico può effettuare la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
MONITORAGGIO
Il Coordinatore, a distanza di un breve termine, dall’ultima fase posta in essere, verifica, se la situazione è stabile, se invece è via di miglioramento, o se è in peius, in tale ultima ipotesi saranno intrapresi interventi educativi aggiuntivi.
Decorso un mese, effettua un ulteriore controllo al fine di stabilire, se gli interventi realizzati sui comportamenti degli alunni coinvolti hanno avuto effetti positivi e se questi effetti sono stabili nel tempo.
Il Tavolo Permanente di Monitoraggio del Bullismo e Cyberbullismo, costituito dal Team di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo (tre docenti), due genitori, due studenti, lo psicologo, si riunisce di norma due volte durante l’anno scolastico, convocato dal Dirigente scolastico, al fine di monitorare gli interventi e proporre eventualmente ulteriori modalità operative al Dirigente scolastico.
CONCLUSIONI
I comportamenti anti sociali tipici del bullismo e del cyberbullismo nascono da un’incapacità di gestione positiva dei normali conflitti che sorgono tra gli adolescenti. Tuttavia, se al soggetto, in fase di crescita, non vengono forniti gli opportuni strumenti, idonei a gestire le sopradette situazioni conflittuali, esso potrebbe svilupparli in maniera non costruttiva, cercando di prevaricare l’altro anche nella società in cui si troverà a vivere e a condurre una vita adulta. Sia in caso di codice verde, che giallo, e rosso, dopo quindi l’opportuna valutazione della situazione e del rischio annesso, è necessario attuare, interventi mirati rieducativi sul gruppo classe, gestiti in collaborazione con il corpo docente, e d’intesa con le famiglie, percorsi di peer education o di mediazione volta alla gestione del conflitto, gruppo di discussione, rappresentazioni, attività di role-play, flipped classroom, assegnazione periodica da parte del docente di progetti da sviluppare in piccoli gruppi studio, come preparare ed esporre alla classe una lezione del programma didattico o approfondire un argomento trattato in classe afferente alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, al fine di incentivare il dialogo, il confronto, l’empatia ed il rispetto degli altri e rafforzando un ruolo attivo degli studenti.
Ovviamente, per essere efficaci, le presenti strategie devono essere applicate costantemente ed è cura dell’istituto verificare che siano attuate in un’ottica di prevenzione.
Gli eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi dall’Istituto hanno sempre finalità educativa e non dovranno mai avere ad oggetto la mera punizione in re ipsa del comportamento socialmente deviato, quanto la sua rieducazione.